Il Direttore dei Lavori deve tutelare gli interessi della Committenza nei confronti dell'impresa e di terzi, controllando la buona riuscita delle opere in tutte le fasi del loro svolgimento. Per adempiere ai suoi doveri il Direttore dei Lavori deve compilare durante lo svolgimento dell'opera una serie di documenti tecnici e contabili, a cui si vanno aggiunti verbali, disposizioni, relazioni aggiuntive, certificati necessari per far rispettare i termini e le disposizioni contrattuali. La Direzione dei Lavori non è una prestazione meramente nominale, ma comporta un effettivo e tempestivo controllo dell'andamento dei lavori e la puntuale e precisa denuncia degli inconvenienti che fossero riscontrati, per cui durante la direzione dei lavori sarà compito del Direttore dei lvori intervenire in corso d'opera qualora vengano riscontrati errori, difformità e ritardi, tutti fattori dei quali biosgnerà tenere conto in sede di collaudo finale. La responsabilità del direttore dei lavori è disciplinata dall’art. 1176 cod. civ. che gli impone di usare, nella sua attività, la diligenza del buon padre di famiglia, valutata con un certo rigore, perché commisurata alla natura dell’attività professionale tecnica, che richiede di per sé particolare competenza ed attenzione. Il direttore dei lavori, di regola, non è tenuto ad essere presente in tutte le fasi di esecuzione dell’opera ed a controllare di persona tutte le attività, però mantiene in ogni caso la responsabilità primaria sugli aspetti tecnici dell'opera, sui tempi di esecuzione e sulla gestione del cantiere. |
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